Art. 8.
(Assicurazione professionale).

      1. L'esercizio delle professioni regolamentate è subordinato alla prestazione da parte del professionista di idonea garanzia assicurativa per la responsabilità civile conseguente ai danni causati nell'esercizio dell'attività professionale, tale da garantire l'effettivo risarcimento del danno, anche in caso di attività professionale svolta da dipendenti e da collaboratori.
      2. Ciascun Ordine professionale, tramite il proprio Consiglio nazionale, assume le deliberazioni necessarie per l'attuazione del comma 1, soggette ad approvazione da parte del Ministro vigilante, che verifica la congruità delle assicurazioni previste dal medesimo comma 1.